Ai fini dl presente Accordo :
Persone associate indica qualsiasi persona che presta servizi per o per conto di una parte, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consociate, dipendenti, agenti e appaltatori;
Parte sanzionata indica qualsiasi parte o parti elencate in qualsiasi elenco di parti di categoria speciale o di altre parti soggette a restrizioni gestito ai sensi delle Restrizioni commerciali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’elenco consolidato di obiettivi in materia di sanzioni finanziarie del Regno Unito (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) tenuto da HM Treasury; l’elenco consolidato di persone, gruppi ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie dell’UE tenuto dalla Commissione europea; e l’elenco di persone messe all’indice e indesiderate (Specially Designated Nationals and Blocked Person) tenuto dall’Ufficio di vigilanza sui beni patrimoniali esteri (Office of Foreign Asset Control);
Restrizioni commerciali indica qualsiasi controllo sulle esportazioni, sanzioni commerciali o economiche, embargo o leggi, regolamenti, norme, licenze, ordini o requisiti simili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli delle Nazioni Unite, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell’UE.
1.1.1. non usare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, cedere, divulgare o altrimenti gestire, direttamente o indirettamente, le apparecchiature e/o i servizi in:
1.1.2. ottenere e mantenere qualsiasi licenza di esportazione richiesta o altra autorizzazione governativa e di espletare le formalità eventualmente richieste ai sensi delle Restrizioni commerciali al fine di utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, cedere, divulgare o altrimenti gestire le apparecchiature e/o i servizi;
1.1.3. informarsi sull’uso finale e sull’utente finale ed eseguire controlli di screening delle sanzioni sui propri clienti e su qualsiasi altro utente finale (compresi azionisti, proprietari effettivi e dirigenti senior) prima della fornitura di apparecchiature e/o servizi di BEA al fine di garantire la conformità alla presente clausola e
1.1.4. non utilizzare le apparecchiature e/o i servizi di BEA, in tutto o in parte, per qualsiasi uso connesso con lo sviluppo, la produzione, la manipolazione, il funzionamento, la manutenzione, la conservazione, il rilevamento, l’identificazione o la diffusione di sostanze chimiche, armi biologiche o nucleari o lo sviluppo, la produzione, la manutenzione o lo stoccaggio di missili in grado di trasportare tali armi o per qualsiasi uso finale militare in violazione di qualsiasi embargo applicabile (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli embarghi mantenuti da UE, Regno Unito, OSCE e/o Nazioni Unite). Inoltre, il Distributore non potrà vendere, rivendere, fornire, esportare, riesportare, trasferire, dirottare, distribuire o cedere le apparecchiature e/o i servizi a terzi laddove il Distributore sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che le apparecchiature e/o i servizi siano o possano essere destinati a uno degli usi specificati nella presente clausola 1.1.4.
2.1. Il Distributore accetta di rispettare quanto segue:
2.1.1. tutte le leggi locali e nazionali dei territori in cui opera;
2.1.2. tutte le leggi, i regolamenti, i codici e le sanzioni applicabili in materia di anticorruzione e in particolare il Distributore non dovrà:
a ) fare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzare la concessione di qualsiasi somma o vantaggio finanziario o di altro tipo a qualsiasi persona:
i) allo scopo di indurre o premiare tale persona (o qualsiasi altra persona) a svolgere il proprio ruolo o funzione in modo improprio;
ii) allo scopo di influenzare un funzionario pubblico in relazione a qualsiasi decisione, atto o altro adempimento (compresa la mancata esecuzione) inerente al proprio ruolo o funzione ufficiale, con l’intenzione di ottenere o mantenere affari
o un vantaggio commerciale; o
iii) che sia altrimenti finalizzata a ottenere o mantenere irregolarmente affari o un vantaggio commerciale di qualsiasi tipo;
b) richiedere, accettare di ricevere o accettare qualsiasi somma di denaro o vantaggio finanziario o di altro tipo in cambio o come ricompensa per aver svolto impropriamente il proprio ruolo o funzione; o
c) impegnarsi in qualsiasi altra attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi di qualsiasi altra legislazione anticoncussione o anticorruzione applicabile o che metterebbe BEA in una posizione di violazione di tale legislazione;
2.1.3. tutte le leggi fiscali applicabili e, in particolare, si impegna a non commettere un reato di truffa ai danni delle entrate pubbliche o un reato costituito dall’evasione fiscale o dalla facilitazione dell’evasione fiscale da parte di un’altra persona;
2.1.4. tutte le leggi vigenti contro la schiavitù e il traffico di esseri umani, tra cui il Modern Slavery Act 2015 o qualsiasi attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi delle sezioni 1, 2 o 4 dello stesso Act; e
2.1.5. il Codice di condotta del Gruppo Halma plc aggiornato o modificato periodicamente, disponibile sul sito web di Halma (www.halma.com).
3.1.1. metterà in atto politiche e procedure efficaci per garantire la conformità al presente Accordo (e in particolare alle leggi indicate nelle clausole 2.1.2 e 2.1.3 di cui sopra);
3.1.2. farà in modo che le Persone associate, in relazione al presente Accordo e a qualsiasi altro accordo con BEA, siano a conoscenza delle disposizioni delle clausole 1-3 del presente Accordo e le rispettino;
3.1.3. terrà registri completi e accurati di tutte le transazioni e i pagamenti relativi al presente Accordo e a qualsiasi altro accordo tra il Distributore e BEA e, su ragionevole richiesta, divulgherà i dettagli di tali transazioni e pagamenti a BEA;
3.1.4. su ragionevole richiesta confermerà per iscritto a BEA che ha rispettato i requisiti della presente Clausola [e, se richiesto, consentirà a BEA di accertare tale conformità mediante la verifica dei propri registri]; e
3.1.5. informerà immediatamente BEA se sospetta o viene a conoscenza di qualsiasi violazione della presente Clausola da parte sua o di una qualsiasi delle Persone associate e fornirà informazioni dettagliate in merito alla violazione.
4.1. In aggiunta a qualsiasi altro rimedio disponibile per BEA, il Distributore si impegna a indennizzare, mantenere indennizzati e manlevare (a copertura totale delle spese sostenute) BEA e le sue affiliate, funzionari e personale per qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, richieste, danni, perdite o spese (compresi gli onorari e le spese legali e di altri consulenti professionali), interessi e sanzioni subiti o sostenuti in seguito a una violazione di una qualsiasi delle clausole 1-3 del presente Accordo. L’indennizzo non si applicherà ad alcuna sanzione imposta a BEA derivante della responsabilità penale di BEA.
4.2. BEA non è tenuta ad adempiere ad alcun obbligo e avrà il diritto di recedere dal presente Accordo e da qualsiasi altro accordo con il Distributore immediatamente e senza essere responsabile di qualsiasi spesa o danno, se a sua esclusiva discrezione ritiene ragionevolmente che tale prestazione, in tutto o in parte, costituirebbe una violazione delle clausole 1-3 del presente Accordo.