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Condizioni generali di vendita e consegna della società BEA S.A

 

Articolo 1: Contenuto, concluzione del’ contratto  e interpretazione dei termini commerciali

1.1. Le presenti condizioni generali regolano tutti gli obblighi contrattuali tra BEA e l’acquirente (accordi, consegne, servizi, offerte, ecc.) per l’intera durata del rapporto commerciale. Nel suo rapporto con BEA, effettuando l’ordine, l’acquirente accetta le presenti condizioni e rinuncia esplicitamente all’applicazione delle proprie condizioni generali, anche nel caso in cui esse vengano stilate successivamente alle condizioni in oggetto. Per essere valida, qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali deve essere concordata preventivamente ed espressamente per iscritto e deve essere firmata da BEA. Si applicano le condizioni generali di BEA anche se quest’ultima ha consegnato la merce all’acquirente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni generali diverse o contrarie.

1.2. La validità degli accordi telefonici o verbali è subordinata alla conferma scritta di BEA. Gli ordini, gli accordi e gli impegni vincolano BEA soltanto se quest’ultima li ha confermati per iscritto.

1.3. L’interpretazione delle clausole commerciali avviene secondo gli usi commerciali di Liegi e gli «Incoterms» della Camera di Commercio Internazionale nella loro versione attuale.

 

Articolo 2: Offerte and specifiche

2.1. Tutte le offerte di BEA sono gratuite e senza impegno. Diventano definitive soltanto a partire dalla conferma esplicita per iscritto di BEA, riportante l’indicazione di un periodo di validità.

2.2. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e tutti gli altri dati riportati in cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, listini prezzi e siti web sono indicativi, salvo disposizioni contrarie ed esplicite nel contratto concluso tra le parti.

2.3. BEA si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza che ciò comporti una variazione delle specifiche dell’articolo. BEA si riserva altresì il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se tali modifiche sono utili o necessarie in considerazione delle norme vigenti applicabili ai prodotti.

 

Articolo 3: Prezzi

3.1. Tutti i prezzi di BEA sono forniti a titolo indicativo e senza impegno. BEA si riserva il diritto di modificare i prezzi prima di accettare l’ordine.

3.2. Salvo disposizioni scritte contrarie, tutti i prezzi di BEA si intendono «ex-works/franco fabbrica» e sono fissati in Euro.

3.3. I prezzi di BEA non comprendono né diritti né imposte. Questi ultimi sono a carico dell’acquirente, conformemente alla normativa vigente al momento della fatturazione.

3.4. Se il contratto di vendita è redatto in valuta estera, si applicherà una clausola di revisione dei prezzi. BEA si riserva il diritto di effettuare una revisione dei prezzi proporzionalmente al cambio della parità ufficiale tra l’Euro e la valuta dell’offerta al momento della consegna.

3.5. Eventuali imballaggi speciali richiesti dall’acquirente verranno addebitati a quest’ultimo.

 

Articolo 4: Modalità di pagamento

4.1. Le fatture emesse da BEA sono pagabili alla sede sociale di BEA, a far data dal loro ricevimento, salvo disposizioni contrarie riportate nella fattura.
L’imposta sul valore aggiunto, legalmente dovuta al momento dell’emissione della fattura, è a carico dell’acquirente.

4.2. I pagamenti devono essere effettuati in EURO a mezzo bonifico bancario sul conto (IBAN: BE18 3400 2949 0765, BIC : BBRUBEBB).

4.3. BEA non è tenuta ad accettare assegni o cambiali. Se BEA, in via eccezionale, accetta cambiali o assegni bancari (certificati), la loro accettazione è subordinata all’accredito a BEA dell’importo totale.

4.4. Gli acconti versati dall’acquirente vanno imputati al prezzo dell’ordine e non costituiscono in alcun caso depositi il cui abbandono autorizzi le parti a risolvere il contratto.

4.5. Qualunque pagamento effettuato presso un rappresentante o incaricato di BEA sarà liberatorio soltanto previo accordo esplicito di BEA.

4.6. Qualunque contestazione relativa alla fatturazione deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della fattura. Trascorsa tale data non verrà accettato alcun reclamo e quindi la fattura si riterrà accettata dall’acquirente. Eventuali reclami o ricorsi alla garanzia non influiscono sull’obbligo dell’acquirente di pagare le altre fatture esigibili al momento del reclamo, non gli danno il diritto di sospendere alcun pagamento a BEA né di sospendere nessun altro obbligo nei confronti di quest’ultima.

4.7. Qualsiasi compensazione o trattenuta dei pagamenti da parte dell’acquirente è concessa soltanto se il reclamo dell’acquirente non è contestato o se è accertato in sede giudiziaria tramite decisione passata in giudicato.

 

Articolo 5: Mancato pagamento, diritto di risoluzione e annullamento di un ordine

5.1. Nel caso in cui l’acquirente non adempia ad uno dei propri obblighi, BEA ha il diritto di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata, senza ingiunzione o costituzione in mora preliminare. In tal caso, BEA ha il diritto di conservare gli acconti per coprire le eventuali perdite sulla rivendita.

5.2. Il mancato pagamento della fattura alla data della scadenza comporta, di pieno diritto e senza che sia necessaria alcuna preliminare costituzione in mora, l’esigibilità di interessi di mora al tasso del 12% annuo. Il mancato pagamento alla scadenza implica altresì, alle stesse condizioni dell’esigibilità degli interessi, il pagamento di un indennità forfettaria pari al 15% dell’importo della fattura non pagata, con un minimo di 100,00 EURO. BEA ha inoltre il diritto di sospendere, senza preliminare costituzione in mora, ma semplicemente constatando il mancato pagamento, l’esecuzione di tutti gli obblighi che essa può avere nei confronti dell’acquirente inadempiente nel pagamento di una fattura.
Il mancato pagamento di una fattura alla scadenza comporta inoltre l’immediata esigibilità di tutte le altre somme dovute dall’acquirente a BEA compresi gli importi non ancora scaduti.

5.3. In caso di mancato pagamento, mancato incasso delle cambiali e/o degli assegni bancari (certificati), sospensione dei pagamenti o solvibilità insufficiente, BEA ha il diritto di esigere il pagamento immediato o la costituzione di una garanzia relativamente a tutte le consegne effettuate nonché di richiedere il pagamento anticipato per le consegne future.

5.4. In caso di annullamento di un ordine da parte dell’acquirente, dovrà essere corrisposta un’ indennità forfettaria pari al 25% del prezzo convenuto, salvo disposizioni contrarie nella conferma d’ordine di BEA.
L’indennità citata in precedenza non influisce in alcun modo sul diritto di BEA di chiedere all’acquirente un risarcimento danni supplementare, se il danno realmente subito da essa è superiore alla suddetta indennità forfettaria.

 

Articilo 6: Consegna

6.1. Sono consentite le consegne parziali. In funzione della specificità e/o dell’entità dell’ordine, BEA si riserva il diritto di effettuare consegne parziali secondo disponibilità.

6.2. Nel caso in cui l’acquirente non prenda in consegna la merce al momento concordato tra le parti, è tenuto a pagarla. L’immagazzinamento della merce avviene per conto dell’acquirente e a suo rischio e pericolo.

6.3. Salvo disposizioni scritte contrarie, il rischio di smarrimento, furto o qualsiasi altro danno della merce, viene trasferito all’acquirente, nel momento in cui la merce lascia i locali o qualsiasi altro deposito di BEA per essere trasportata all’acquirente o al suo trasportatore. Salvo disposizioni scritte contrarie, le spese di trasporto, sdoganamento e assicurazione sono a carico dell’acquirente.

6.4. Il trasporto della merce avviene per conto dell’acquirente, a suo rischio e pericolo. BEA si riserva il diritto di scegliere l’itinerario, l’imballaggio e altre modalità per la sicurezza del trasporto. Salvo disposizioni scritte contrarie, i contratti di trasporto e di assicurazione del trasporto sono negoziati da BEA.

6.5. Tutta la merce è venduta «ex-works/franco fabbrica».

6.6. In caso di vendita all’esportazione, l’acquirente è responsabile dell’ottenimento delle licenze d’importazione e delle autorizzazioni di cambio.

6.7. La merce consegnata non può in alcun caso essere rispedita a BEA senza una preliminare autorizzazione scritta.

6.8. I termini di consegna sono sempre approssimativi. Il termine di consegna inizia il giorno dell’invio dell’accettazione dell’ordine e viene rispettato, se la merce lascia i locali di BEA al massimo alla fine del termine di consegna. Eventuali ritardi di consegna della merce, a prescindere dal motivo, non danno diritto all’acquirente di chiedere indennità o risarcimento, né l’annullamento dell’ordine o del contratto concluso tra le parti.

6.9. Per cause di forza maggiore, BEA ha il diritto di prolungare ragionevolmente il termine di consegna – anche nel quadro di un ritardo di consegna – o di sospendere l’esecuzione del rapporto contrattuale con l’acquirente per la durata della forza maggiore, oppure di risolvere, interamente o in parte, tale rapporto contrattuale, in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza essere tenuta a indennizzare l’acquirente.
Si considerano cause di forza maggiore: guerre, rivolte, scioperi, serrate, malattie contagiose, calamità naturali, inondazioni, incendi, inconvenienti d’esercizio, alterazioni imprevedibili delle condizioni di fabbricazione, provvedimenti amministrativi, difficoltà nella fornitura di elettricità, ritardi di consegna delle materie prime o dei componenti, ecc.

6.10. In caso di qualunque mutamento della situazione finanziaria dell’acquirente, BEA si riserva il diritto di esigere garanzie e di sospendere l’esecuzione dell’ordine, in attesa della costituzione di garanzie di pagamento.

6.11. In caso di sequestro, fallimento o qualsiasi altro procedimento collettivo quale riorganizzazione giudiziaria, concordato o procedimenti analoghi, BEA ha il diritto di sospendere i propri obblighi o risolvere il contratto e chiedere risarcimenti forfettari pari al 40% del prezzo convenuto.
L’indennità di cui all’articolo 6.11. non influisce in alcun modo sul diritto di BEA di chiedere all’acquirente un risarcimento danni supplementare, se il danno realmente subito da essa è superiore alla suddetta indennità forfettaria.
BEA può esigere la restituzione della merce non pagata dall’acquirente, a carico e rischio di quest’ultimo.

 

Articolo 7: Riserva di proprietà

7.1. BEA si riserva la proprietà della merce consegnata fino al pagamento completo di tutti i crediti esistenti nei confronti dell’acquirente derivanti dal rapporto commerciale (fatture, interessi, spese, ecc.). Se l’importo di tutte le garanzie di BEA supera del 20% la somma di tutti i crediti, BEA svincolerà, su richiesta dell’acquirente, la parte corrispondente di tali garanzie.

7.2. Durante la riserva di proprietà, all’acquirente è vietato disporre, dare in pegno e cedere (anche a titolo di garanzia) la merce. La rivendita della merce è autorizzata unicamente se essa corrisponde alla gestione commerciale ordinaria dell’acquirente e se quest’ultimo riceve il pagamento immediato ed integrale dal suo contraente o vende la merce con riserva di proprietà valida.

7.3. Tuttavia, nel caso in cui l’acquirente disponga della merce consegnata, questi cede sin d’ora a BEA, che accetta la cessione, tutti i propri diritti derivanti dal modo in cui ne dispone (IVA inclusa).
Per motivi validi, in particolare in caso di mancato pagamento dell’acquirente, questi è tenuto, su richiesta di BEA, a indicare la cessione al suo contraente e a comunicare a BEA le informazioni e i documenti necessari al fine di permetterle di far valere i suoi diritti.

7.4. La trasformazione o il trattamento di una merce consegnata da parte dell’acquirente avviene per conto di BEA. Se la merce viene trasformata con altri beni mobili, non appartenenti a BEA, quest’ultima acquisisce la (com)proprietà indivisa del nuovo oggetto, in proporzione al valore della merce consegnata in rapporto agli altri beni mobili modificati al momento della trasformazione. Viene quindi applicato al nuovo bene trasformato l’articolo 7.1.

7.5. Se la merce consegnata viene combinata o mescolata indissolubilmente con altri beni mobili non appartenenti a BEA, quest’ultima acquisisce la (com)proprietà indivisa del nuovo oggetto, in proporzione al valore della merce consegnata in rapporto agli altri beni mobili combinati o mescolati al momento della combinazione o del mescolamento. Se dopo la combinazione o il mescolamento, il nuovo oggetto dell’acquirente va considerato come bene principale, l’acquirente cede sin d’ora la quota della (com)proprietà indivisa a BEA, che accetta la cessione. L’acquirente conserva la proprietà o la (com)proprietà per conto di BEA.

7.6. L’acquirente deve informare BEA immediatamente di eventuali sequestri, prese di possesso o altri atti di disposizioni/interventi di terzi sulla merce.

7.7. In caso di colpa imputabile all’acquirente e, in particolare, in caso di ritardo nel pagamento, BEA ha il diritto di risolvere il contratto e riprendersi la merce, una volta trascorso il termine ragionevolmente fissato per l’acquirente, senza che sia stato effettuato alcun pagamento. Non si deroga alle disposizioni di legge relative all’inutilità della fissazione di un termine. L’acquirente è tenuto a restituire la merce.

 

Articolo 8: Garanzia e responsabilità per i vizi

8.1. BEA concede garanzie esclusivamente mediante esplicito accordo scritto.

8.2. Salvo accordi scritti contrari, il materiale consegnato da BEA è garantito per tre anni contro tutti i vizi occulti derivanti da difetti di fabbricazione o del materiale. Tale termine decorre dalla data di spedizione della merce.

8.3. Le condizioni generali di garanzia sono definite nel documento « Conditions générales du service après-vente (service +) » (Condizioni generali del servizio post-vendita (servizio +)), disponibile su richiesta attraverso il sito Internet http://eu.beasensors.com

8.4. I reclami relativi a vizi della merce consegnata devono essere notificati immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a BEA, e sono esclusi nel caso in cui BEA non li riceva entro otto giorni dalla ricevimento della consegna. In mancanza di reclamo, la merce si riterrà presa in consegna e accettata definitivamente dall’acquirente. I difetti che non è stato possibile individuare in tale periodo, ma soltanto a seguito di un’ulteriore verifica della merce, devono essere notificati immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata a BEA, al massimo entro otto giorni dalla loro individuazione. Verrà rifiutato qualsiasi ulteriore reclamo e la consegna verrà considerata accettata dall’acquirente.

8.5. In presenza di vizi debitamente accettati da BEA, quest’ultima rimedierà ai difetti, a sua discrezione, entro un periodo ragionevole, riparandoli oppure con la consegna di merce non difettosa. L’acquirente deve dare a BEA la possibilità e il tempo necessario per porre rimedio ai difetti. In caso di inosservanza o nel caso di riparazioni o modifiche apportate dall’acquirente, BEA è sollevata dalla sua responsabilità.

8.6. Se la riparazione o la sostituzione della merce difettosa non avviene o se non viene effettuata entro il termine ragionevole, l’acquirente può chiedere una riduzione del prezzo di vendita o risolvere il contratto. Se l’acquirente ha già utilizzato la merce, è obbligato a sostenere una parte del prezzo, ragionevolmente fissata da BEA.

8.7. Non si considerano vizi i danni derivanti dalla normale usura della merce, dall’inosservanza dei consigli d’impiego di BEA, dall’uso improprio o da negligenza dell’acquirente o di terzi, in particolare dall’immagazzinamento inappropriato della merce.

8.8. I diritti dell’acquirente associati ai vizi della merce saranno soggetti a prescrizione 3 mesi dopo l’utilizzo della stessa e, al più tardi, 6 mesi dopo la consegna. Tale restrizione non comprende i danni corporali nonché i danni provocati da dolo o colpa grave di BEA.

8.9. In caso di controversia, BEA sarà responsabile per un importo non superiore al doppio del costo della merce oggetto del reclamo.

8.10. Si escludono tutti i diritti dell’acquirente concernenti i vizi che esulano dalle presenti condizioni generali.

 

Articolo 9: Responsabilità

9.1. Per quanto riguarda i danni non relativi alla merce consegnata, BEA è responsabile unicamente:

– in caso di dolo o colpa grave;
– per danni corporali;
– conformemente alla legge belga sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (legge del 25 febbraio 1991).

9.2. BEA non è in nessun caso responsabile nei confronti dell’acquirente e di terzi del risarcimento per perdite di produzione, perdite di profitto, perdite d’uso o dell’opportunità di contrattare né di nessun altro danno indiretto o conseguente a un danno materiale provocato dalla merce da essa fornita.

9.3. In caso di responsabilità dovuta a dolo o colpa grave di BEA, tale responsabilità si limita ai danni ragionevoli prevedibili al momento della conclusione del contratto.

9.4. In caso di vendita all’esportazione da parte di BEA, l’acquirente che introduce la merce nel proprio territorio ha la responsabilità di adempiere agli obblighi, alle dichiarazioni e al versamento delle tasse eventualmente legate a tale tipo di merce. Esempi non esaustivi: RAEE/pile/imballaggi…

9.5. Poiché la merce di BEA è classificata come materiale elettronico e destinata all’installazione da parte di professionisti, questi ultimi sono responsabili dell’eliminazione della merce dopo l’uso tramite gli appropriati canali di trattamento e riciclaggio, il quale deve avvenire in conformità alle norme vigenti nel paese interessato. Un esempio non esaustivo: per i paesi dell’Unione Europea occorre adempiere alla direttiva europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettroniche e al suo recepimento nelle leggi nazionali.

9.6. Le disposizioni che precedono valgono anche per gli agenti o gli ausiliari incaricati dell’esecuzione di BEA.
L’acquirente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni stipulate nel Codice deontologico HALMA, disponibile per il download dal sito Web all’indirizzo http://www.halma.com.
Tale Codice è stato sviluppato per aiutare sia noi che i nostri partner nello svolgimento delle nostre attività professionali. Serve a guidare le nostre attività in termini di morale, regole etiche e rispetto della legge. Ci obbliga inoltre a rispettare la legge e le normative nazionali e internazionali, specialmente per quanto riguarda frodi, corruzione, conflitti di interesse, abuso di informazioni privilegiate e il cosiddetto ‘whistle blowing’.

Articolo 10: HALMA Code of conduct

10.1 L’acquirente deve rispettare tutte le disposizioni previste dal Codice di buona condotta del gruppo HALMA scaricabile dal sito web http://www.halma.com.

Questo Codice è stato realizzato per guidare noi e i nostri partner commerciali nelle diverse attività professionali. Esso mostra come condurre le attività nel rispetto dell’etica, delle regole deontologiche e legali e obbliga al rispetto delle leggi, delle regolamentazioni nazionali e internazionali, in particolare relative alla frode e alla corruzione, ai conflitti di interesse, agli insider trading e alla denuncia di cattive prassi.

 

Articolo 11: Clausole di conformità

Le clausole di conformità di Halma sono disponibili in queste sezioni del sito Web:

Articolo 12: luogo di  esecuzione della prestazione, diritti intelletuali, giurisdizione, diritto applicabile e varie

12.1. Il luogo di esecuzione della prestazione è la sede sociale di BEA.

12.2. Tutti i disegni, schemi, offerte, progetti, liste di materiali e tutti gli altri documenti consegnati all’acquirente restano di proprietà di BEA. Non possono in nessun caso essere riprodotti, né parzialmente né interamente, né essere mostrati o comunicati in nessun modo a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta di BEA. Tali documenti possono essere utilizzati esclusivamente per il fine per cui sono stati trasmessi da BEA. La trasmissione di detti documenti non può essere in nessun caso interpretata come una licenza concessa all’acquirente.

12.3. Si applica il diritto belga, salvo disposizioni contrarie riportate nella conferma d’ordine di BEA. Trattandosi di operazioni commerciali transfrontaliere, si applica altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, se non vi derogano le presenti condizioni generali.

12.4. Qualsiasi controversia sarà di competenza esclusiva dei tribunali di Liegi o, a esclusiva discrezione di BEA, delle giurisdizioni competenti dell’acquirente, a prescindere dal luogo di conclusione o esecuzione del contratto.

12.5. Se una disposizione delle presenti condizioni generali o una qualsiasi disposizione nel quadro di un contratto concluso tra BEA e l’acquirente è nulla o diviene tale, questo non influisce sulle altre disposizioni o contratti, che rimangono validi. La disposizione 11.5. non si applica, se l’attuazione dei termini contrattuali costituisce un cambiamento sproporzionato intollerabile per una delle parti.

12.6. Ai sensi definiti dalla normativa relativa alla tutela della privacy in merito al trattamento dei dati di carattere personale (legge belga dell’8 dicembre 1992), BEA registra i dati relativi all’acquirente e li utilizza nel quadro della collaborazione tra le parti.

12.7. Le presenti condizioni generali entrano in vigore il 1° dicembre 2011. Annullano e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di BEA

 

 

(Traduzione in italiano; la versione originale in francese dei Termini e delle Condizioni generali è da considerarsi vincolante a tutti gli effetti. In caso di divergenze tra le varie lingue, solo il testo in francese sarà legalmente applicabile).

 

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